Nel  decreto-legge  citato  in epigrafe sono apportate le seguenti
rettifiche,  in  corrispondenza  delle  sottoelencate  pagine   della
sopraindicata Gazzetta Ufficiale:
    -  alla  pag.  20,  all'art.  6, comma 1, terzo periodo, in luogo
delle parole: " .. del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
ottobre  1973, n. 600, ..", si legga: " .. del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  ..";  ed  alla  stessa
pagina,  il  comma  2  dell'art.  7  e' sostituito dal seguente: "Per
l'anno 1993 non  si  applicano  gli  incrementi  retributivi  per  il
personale  dirigente  dello  Stato e per le categorie di personale ad
esso comunque collegate, previsti dall'articolo  2,  comma  5,  della
legge  6 marzo 1992, n. 216, nonche' quelli previsti per il personale
di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dal medesimo articolo 8.";
    - alla pag. 21, al medesimo art. 7, comma 8,  terzo  periodo,  in
luogo  delle  parole:  "  ..  agli  enti  di  cui  al  secondo  comma
dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.", si  legga:  "
..  agli  enti  di  cui  al  comma  2  dell'articolo 1 della legge 29
dicembre 1988, n. 554."; ed alla stessa pagina all'art. 8,  comma  4,
in luogo delle parole: " .. la tassa di stanziamento ..", si legga: "
.. la tassa di stazionamento ..".